IVA fotografie: cessioni da parte di soggetti diversi da autori, eredi, legatari
Con la Risposta a interpello n 140 del 22 maggio le Entrate si occupano di chiarire il trattamento IVA delle cessione di fotografie ''oggetti d'arte'' da parte di soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari.
IVA fotografie: cessioni da parte di soggetti diversi dagli autori
L'istante opera nel settore della realizzazione e della vendita di opere d'arte uniche o multiple, dipinti, disegni, illustrazioni, fotografie di arte, ecc. Svolge attività di vendita di opere fotografiche in vari negozi e gallerie in Italia, la sua attività consiste nella produzione e cessione di fotografie scattate dall'artista, a cui è legata da un rapporto di lavoro dipendente.
Le opere sono realizzate presso laboratori professionali sotto la sua supervisione e offerte ai clienti in varie finiture e dimensioni; e ogni opera è unica e personalizzata, quindi non è presentata o venduta a soggetti diversi dal cliente che l'ha richiesta.
Nella maggior parte dei casi, tra l'altro, è in un unico esemplare e solo raramente viene realizzata in numero superiore all'unità; tutte le opere sono accompagnate da un certificato di autenticità e, ove realizzate in un numero superiore all'unità, anche numerate.
Il cliente richiede un'opera unica e non ripetibile, ma può essere stampata in numero superiore all'unità ma mai superiore a trenta.
Una volta svolte tutte le operazioni necessarie alla realizzazione della fotografia, dettagliatamente descritte nell'istanza, l'opera è stampata su carta fotografica, l'immagine ritagliata con una taglierina e in seguito inserita in una busta, unitamente al certificato di autenticità, nel quale sono indicati nome del cliente, data di produzione, firma del fotografo e numerazione degli scatti.
L'Istante chiede se possa assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento la cessione delle fotografie realizzate dall'artista, suo lavoratore dipendente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 e dal n. 127 septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L'istante inoltre, allo scopo di sviluppare la propria attività economica, valorizzando i progressi tecnologici intervenuti nel settore dei processi di stampa, intenderebbe proporre alla propria clientela la possibilità di acquistare l'opera fotografica su supporti diversi dalla carta, quali ad esempio il vetro, il metallo o il tessuto.
Chiede se il trattamento IVA possa applicarsi anche alle fotografie stampate su supporti diversi dalla carta, fermo restando il rispetto delle condizioni comunque previste dalla normativa.
IVA fotografie: chiarimenti ADE sulla cessione da terzi
Le Entrate evidenziano che il numero 127 septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle cessioni di «oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (n.d.r. enfasi aggiunta)». In base alla lettera a) della tabella citata, rientrano tra gli oggetti d'arte le «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».
Come chiarito nella risposta n. 188 del 12 aprile 2022, tale disposizione riprende esattamente quanto previsto dal punto 7) dell'Allegato IX, parte A, della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE che comprende, tra gli ''Oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato di cui all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4)'' le «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
Secondo la Corte di Giustizia, ''… Per essere considerate oggetti d'arte che possono beneficiare dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), (…), le fotografie devono … essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale
competente, del loro carattere artistico''
Richiamata brevemente la disciplina di riferimento, si osserva che l'Istante motiva principalmente l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA con l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dell'articolo 103 della Direttiva IVA a opera dell'articolo 1, n. 6) della Direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022.
Il citato articolo 103 riconosceva agli Stati Membri la possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta alle cessioni di oggetti d'arte se:
- a) «effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;» o
- ppure se b) «effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo rivenditore, quando gli oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto alla detrazione totale dell'IVA».
Allo stato attuale, dunque, per l'articolo 98 della Direttiva IVA gli Stati Membri possono applicare un'aliquota IVA ridotta non inferiore al 5 per cento «…unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III», che al numero 26) contempla le «cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX (n.d.r. enfasi aggiunta), parti A, B e C;»
Il citato allegato IX, nella parte A, riporta al numero 7) le «fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto; (…)». Nello stesso tempo l'articolo 311, paragrafo 2, della Direttiva IVA consente agli Stati Membri di «non considerare «oggetti d'arte» gli oggetti indicati nell'allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7)».
A livello Nazionale, specifica l'agenzia, è intervenuta la legge 9 agosto 2023, n. 111 che, all'articolo 7, nel fissare i ''Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto'' delega, tra l'altro, il Governo entro 24 mesi a «e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione; (…) ».
Tale disposizione a oggi non risulta attuata In attesa, dunque, dell'attuazione della citata legge delega, allo stato attuale l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento invocata dalla Società non può essere riconosciuta perché circoscritta dal n. 127 septiesdecies in conformità agli articoli 98 e 311 della Direttiva IVA alle cessioni degli «oggetti d'arte di cui alla lettera a) (nel caso di specie fotografie, alle condizioni già sopra indicate n.d.r.) … (n.d.r. effettate) dagli autori, dai loro eredi o legatari (n.d.r. enfasi aggiunta)».
D'altra parte che l'intento del legislatore sia stato quello di agevolare solo questi precisi soggetti emerge anche dall'articolo 3, quarto comma, lettera a) del Decreto IVA che, con la medesima dizione, colloca fuori campo IVA « a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, (…)»
L'IVA è pertanto quella ordinaria al 22%.
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