Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

Credito ZES Unica: comunicazione integrativa aggiornata al 6.11

In data 6 novembre le Entrate hanno pubblicato un nuovo modello per la comunicazione interativa del credito ZES.

In particolare, con il provvedimento n. 406943 del 6 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello di comunicazione integrativa per il credito d’imposta ZES a seguito delle modifiche introdotte dal art 8 del DL 155/2024.

Il Decreto Collegato Fiscale pubblicato in GU di ottobre, all'art 8 ha previsto che le imprese che operano nelle Zes possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.

Vediamo tutte le regole per la comunicazione integrativa prevista per il credito ZES Unica da presentare dal 18 novembre al 2 dicembre.

Comunicazione integrativa ZES Unica: nuovo modello del 6 novembre

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143  ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la
comunicazione
di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo 1 del Decreto-legge il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del Decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati. 

Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato comma 1 dell’articolo 16, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell’applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 1 del Decreto-legge, all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi
del comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 1.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.
Con il provvedimento del 6.11.2024 sono, pertanto, disposte le modifiche al citato modello di comunicazione. 

Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del presente provvedimento.
Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.

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