Accertamento e controlli

CPB regole di adesione e revoca

Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 195422 del 24 aprile con le regole per aderire al Concordato Preventivo Biennale.

In particolare, sono approvate le specifiche tecniche e le modalità per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e le relative modalità di adesione o revoca dell’adesione stessa.

CPB regole di adesione e revoca

Con il Provvedimento del 24 aprile vengono approvate tutte le regole di adesione al Concordato preventivo biennale e l’eventuale revoca.

Per questo anno si segnala la possibilità di aderire in via atonoma rispetto alla scadenza della dichiarazione dei redditi. Leggi anche CPB. modello per invio autonomo

In particolare, la dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2024 può essere trasmessa fino al 31 ottobre 2025 mentre l’adesione al concordato o la revoca dell’adesione può essere effettuata entro il 31 luglio 2025.

Si segnala anche che è in corso la definitiva approvazione del Decreto Correttivo con la previsione di spostamento del termine al 30 settembre. Il decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo e ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri.

Il Provvedimento Ade del 24 aprile dispone che la trasmissione per via telematica dell’adesione alla proposta dell’Agenzia per i periodi d’imposta 2025 e 2026 può essere effettuata con le seguenti due modalità:

  • in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa entro il 31 ottobre,
  • in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, utilizzando solo il frontespizio dei modelli Redditi 2025. In questo caso il modello Redditi compilato e gli Isa sono trasmessi in una fase diversa.

Occorre ricordare che le modalità adottate lo scorso anno, per aderire alla proposta per il biennio 2024-2025, prevedevano una sola possibilità consistente nella trasmissione della dichiarazione dei redditi e del modello Isa completi del quadro P del modello CPB.

Relativamente alla doppia possibilità offerta quest’anno al contribuente, va osservato che:

  1. nell’ipotesi in cui il contribuente voglia inviare l’adesione in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi 2025 e al modello Isa, potrà farlo a condizione di anticipare i tempi della presentazione della dichiarazione rispetto al termine previsto del 31 ottobre, dal momento che l’adesione al CPB va effettuata nel periodo 31 luglio/30 settembre. L’accettazione dovrà avvenire attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modello CPB 2025/2026con cui il contribuente comunicherà il reddito e il valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del concordato (riferibile al periodo d’imposta 2024) e il reddito e il valore della produzione netta Irap stabilito per i periodi d’imposta 2025 e 2026;
  2. nell'ipotesi in cui, invece, il contribuente preferisca aderire alla proposta in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, potrà farlo trasmettendo il modello CPB 2025/2026 compilato e sottoscritto con le informazioni indicate prima, insieme al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025, al fine di poter utilizzare il medesimo canale in uso per la trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi; il contribuente dovrà poi trasmettere, entro i termini ordinari del 31 ottobre, la dichiarazione dei redditi comprensiva del modello Isa, prestando attenzione a indicare i dati che sono stati utilizzati per definire la proposta dell’Agenzia, in maniera coerente con il modello CPB inviato precedentemente. L'agenzia segnala che è importante che vi sia coerenza tra i dati indicati nei modelli Redditi e Isa con quelli usati per definire la proposta di reddito e valore netto della produzione indicati nel modello CPB, perché l’eventuale discordanza potrebbe comportare una delle cause di decadenza dall’accordo previste dall’articolo 22 del Dlgs. n. 13/2024. Al fine di consentire al contribuente di esercitare questa seconda opzione di adesione, con il provvedimento appena pubblicato sono state apportate anche le necessarie modifiche ai modelli Redditi 2025 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

CPB: Comunicazione di adesione in via autonoma

Nel frontespizio modelli Redditi 2025, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, dopo la casella “Quadri aggiuntivi al modello 730” è stata infatti inserita la casella “Comunicazione Cpb”.

Le relative istruzioni precisano poi che tale casella deve essere compilata solo nel caso di trasmissione in via autonoma, indicando il codice “1 – Adesione”.

In tal caso, nel frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione Cpb e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. 

L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

Resta inteso che il frontespizio del modello va inviato insieme al modello CPB 2025/2026 compilato e sottoscritto con le informazioni necessarie per l’adesione.

CPB: Comunicazione di revoca

La medesima casella può essere anche utilizzata per effettuare la revoca del Cpb relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026, che dovrà avvenire entro gli stessi termini previsti per l’adesione (31 luglio/30 settembre 2025) e potrà essere trasmessa esclusivamente in via autonoma, indicandovi il codice “2 – Revoca”.

In questo caso, nel frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato.

L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti, mentre il modello Cpb 2025/2026 dovrà essere compilato con le sole informazioni riguardanti il codice Isa, codice attività e tipologia di reddito (1 = impresa; 2 lavoro autonomo)relativi alla proposta di Concordato a cui si è in precedenza aderito e per la quale si intende esercitare la revoca.

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