Bonus fiscali e crediti d'imposta

Bonus casa 2026: proroga delle aliquote attuali

Approvata la bozza di DDL di Bilancio 2026 dal Consiglio dei Ministri del 17 ottobre scorso. Tra le norme figura quella della proroga annunciate per i bonus edilizi, vediamo tutti i dettagli.

Bonus casa 2026: il Governo conferma le anticipazioni

La bozza dell'art 9 del DLL della manovra finanziaria, introduce la tanto annunciata proroga per i bonus edilizi.

Il Ministro Giprgetti, durante il Cdm del 14 ottobre, aveva illustrato le misure della prossima manovra finanziaria con alcune conferme. Tra queste la proroga dei bonus edilizi alle attuali condizioni.

Ricordiamo anche che, già il Vice Ministro Leo e la vice MInistro Gava lo avevano annunciato con il supporto di ANCE Associazione dei costruttori edili

Il lavoro sul DDL di Bilancio conferma anche nel 2026 l’assetto attuale, dei bonus edilizi che prevede due requisiti: 

  • possesso dell’abitazione principale, e quindi residenza, nell’immobile ristrutturato
  • proprietà o altro diritto reale sullo stesso immobile. 

In questo caso il bonus casa sarà del 50 per cento. 

Per chi, invece, ristruttura la seconda casa lo sconto sarà al 36 per cento. 

Senza la proroga che, ora confermata anche se si attende la norma, dal 2026 sarebbe scattato il taglio delle due aliquote, rispettivamente al 36 e al 30 per cento.

Inoltre, ricordiamo che dal 2026, subiranno una battuta di arresto anche:

  • il bonus mobili, attualmente al 50%
  • il bonus barriere architettoniche al 75%
  • il superbonus al 65%. 

Riportiamo la norma dettagliatamente:

Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 
    • 1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese
    • sostenute nell’anno 2027»;
    • 2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l’anno 2027»; b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    • 1.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    • 2) al comma 1-septies.1:
      • 2.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    • 2.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento
      delle spese sostenute per l’anno 2027»;
    • 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle
      seguenti: «2024, 2025 e 2026»

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